giovedì 31 maggio 2012

No Tar No Party

.....ad eccezione delle comunita' di Paderno, Novate, Cormano e Bollate


Apprendo con rammarico l'esito del ricorso inoltrato dal Comune di Paderno Dugnano presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Milano contro gli espropri relativi alla Rho-Monza in territorio Padernese. Il ricorso è stato dichiarato, freddamente, irricevibile ed inamissibile. Come quando a scuola la maestra con una espressione disgustata ti restituisce ,schifata, un compito fatto male, porgendoti il foglio tra le dita della mano destra, turandosi nel contempo il naso, manco fosse uno straccio puzzolente.

Come avete potuto disturbare codesto Tribunale con una tal irricevibile richiesta ?

Sono deluso ma non troppo.

DELUSO perchè mi ero illuso che la giustizia italiana facesse a fettine un crimine contro l'ambiente, il territorio e la cittadinanza. Solo un folle potrebbe approvare la costruzione di un'autostrada in mezzo alle comunita' cittadine. La fregatura è che nel nostro Paese, grazie ai nostri moribondi governanti sia di centrodestra che di centrosinistra, non sono stati creati gli strumenti giuridici idonei per proporre una class action ''american style'' veramente efficace e dirompente. Quella che per dirla tutta fa vedere i sorci verdi ai grossi potentati economici. Per tutelare ''gli amici'' dei poteri forti hanno ridotto e sminuzzato l'istituto della class action ad una mera ed innocua ''puzzetta di formica''. Portando a paragone la vicenda Rho-Monza, non sussistono infatti gli estremi per proporre una class action contro la Pubblica Amministrazione in quanto mancano i requisiti previsti dalla legge (D.Lgs 198/2009) ovvero:

- non esiste violazione di termini o mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori;
- non esiste violazione di obblighi contenuti in carte di servizi;
- non esiste violazione di standard qualitativi ed economici;
- non esistono omissioni di esercizio di poteri di vigilanza o di controllo o sanzionatori.

OBIETTIVO perchè conscio degli aspetti legali legati alla vicenda.  Puntare sul ricorso contro gli espropri cercando di bloccare la Rho-Monza è stata un'operazione di pura follia in termini sia sostanziali che temporali.
Il ricorso era gia' stato battezzato prima ancora di essere presentato. Mi dispiace molto per il vicesindaco di Paderno, Bogani ,che si era dichiarato ottimista. Pero' una notazione al legale che ha condotto la vicenda deve essere fatta. Qualsiasi studio legale in Milano, specializzato in diritto amministrativo, avrebbe vivamente sconsigliato il proprio cliente dal presentar ricorso in questo particolare momento. Quindi i soldi dei contribuenti padernesi sono stati polverizzati in un batter di ciglio. Ecco perchè sornione il legale di Serravalle ha portato a termine il suo compito senza proferire parola intascandosi nel contempo una lauta e corposa parcella. Facile come bere un sorso d'acqua. Caro Bogani non se la prenda: non volevo rimproverarla perchè sono al corrente della sua opera meritoria riguardo alla Rho-Monza che dovrebbe essere solo apprezzata e non denigrata. Solo un suggerimento: astenersi dai pifferai magici.

PERCHE' ?


Perchè quando si ricorre alla giustizia amministrativa bisogna procedere per gradi. A partire dalla genesi del contenzioso. Seguitemi se ne avete il tempo ma soprattutto la pazienza, nei meandri della legislazione.

Il ricorso doveva essere fatto in concomitanza dell'emissione del progetto preliminare. Ora era da escludersi in partenza la possibilità di una azione giudiziale nei confronti del progetto preliminare:
-  sotto il profilo sostanziale, in quanto Serravalle aveva correttamente svolto la procedura prevista dalla legge per l’approvazione del progetto preliminare (art. 165 D.Lgs 163/2006 e smi);
- sotto il profilo procedurale in quanto, essendo stato approvato il progetto preliminare con provvedimento del febbraio 2009 erano ampiamente decorsi i termini per impugnarlo (entro 60gg dall'approvazione ...figuriamoci).

In ambito stragiudiziale inoltre si erano esaurite, con esito negativo,  tutte le possibilità partecipative previste dalla legge (Conferenza dei servizi) per opporsi al progetto preliminare. I Comitati non c'erano (ma erano stati invitati ?), nessun privato si è opposto e solo i Comuni di Paderno e Novate avevano dato parere negativo (si ringraziano i Comuni di Cormano e Bollate che per scelte puramente ''politiche'' avevano votato a favore..)

Che si fa ora ?


Si deve attendere l'approvazione sia del progetto definitivo che quello esecutivo messi a gara. 
Sulla possibilità di intervenire stragiudizialmente sul progetto definitivo ed esecutivo, si deve far riferimento all'art. 166 del D.Lgs 163/2006, che disciplina l’approvazione dei medesimi relativamente alle infrastrutture strategiche, così come effettivamente viene classificata la nuova Rho-Monza.

Tale norma prevede che “Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore (Provveditorato alle Opere Pubbliche delle Regioni Lombardia e Liguria), del concessionario (Società Milano Serravalle) o contraente generale, a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo (compresi quindi i Comuni interessati alla vicenda Rho-Monza), nonché ai gestori di opere interferenti (.....). Le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare”.

In sostanza le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti potrebbero quindi intervenire sul progetto definitivo, riproponendo le modifiche  non accolte  in sede di approvazione del progetto preliminare.

Esistono pero' dei limiti espressamente previsti dalla norma:

Infatti possono essere presentate, motivate proposte di adeguamento o richieste di pre­scrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che presentino (è da intendersi, a pena di ammissibilità) due requisiti:
1) non possono modificare la localizzazione e le caratteristiche essenziali dell'opera;
2) devono rispettare i limiti di spesa, le caratteristiche prestazionali e le speci­fiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare.

Rimane pertanto un margine di variazione piuttosto limitato, che potrà far riferimento, ad esempio, ad aspetti tecnici o opere complementari (viadotti o rilevati, sottopassi, deviazioni stradali, ecc.) ma non potrà stravolgere l'assetto già approvato né alterarne sostanzialmente la spesa.

( qui sta' la fregatura a conferma dell'emerita fesseria del De Nicola quando afferma che dopo l'aggiudicazione della gara si potra' chiedere all'impresa aggiudicatrice di verificare l'interramento...mma ddove ?)

Entro tali limiti, il progetto definitivo, presentato dal vincitore dell’appalto concorso, potrà quindi essere oggetto di osservazioni da parte delle amministrazioni competenti (i Comuni ).
Le amministrazioni interessate  non sono tuttavia i soli soggetti che possono  intervenire nell'approvazione del progetto definitivo.
Infatti, la norma prevede, al comma 2, che  il soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, comunichi l'av­vio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
A seguito dell’avviso di avvio del procedimento,  i privati interessati dalle attività espropriative potranno dunque presen­tare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni con­seguente determinazione.

Al fine della verifica delle possibilità di altri soggetti di partecipare  all’approvazione del progetto definitivo, occorre richiamare la procedura prevista dalla medesima norma per la “veicolazione” delle suddette osservazioni:

infatti, l’ultimo comma dell’art.166 del D.Lgs 163/2006 prevedeva che ”Le proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni di cui al presente comma ..''
Tuttavia, ai sensi  dell’art. 4, comma 10-bis D.L. 70/2011 “ai progetti preliminari   già approvati dal CIPE alla data di entrata invigore della legge di convensione del DL 70/211 conntinuano ad applicarsi le disposizioni  degli artt. dal 165 al 168 del Codice dei contratti pubblici ….nel testo vigente prima della medesima data” e, dunque, al caso nostro.
Orbene, dalla presenza di una conferenza di servizi, quale modulo parrtecipativo procedimentale  acceleratorio e contestualizzante, protrebbe desumersi la facoltà (ma si badi bene, non l ‘obbligo) da parte del Provveditorato alle Opere Pubbliche delle Regioni Lombardia e Liguria, di convocare i Comitati, i quali  non potranno tuttavia incidere sulla decisione da adottare, trattandosi di fatto (l’invito), puramente facoltativo, la cui mancanza non è censurabile (Consiglio di Stato sez. VI, 6 settembre 200, n. 6480) (della serie i diretti interessati ovvero i cittadini valgono meno del due di picche...)
Solo i Comuni interessati dall’intervento e i privati potranno quindi avere in tale fase un peso “istituzionale” sulla decisione e dovranno essere obbligatoriamente “ascoltati”.
Infatti, se dopo la chiusura della Conferenza dei servizi, risulta non essere stato invitato un soggetto competente, allo stesso è immedia­tamente rimesso il progetto definitivo con facoltà di comunicare al Ministero la propria eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di novanta giorni; la proposta è comunicata al CIPE per l'eventuale integrazione del provvedimento di approvazione.
Al fine di verificare l’effettivo “peso” che tali interventi possono avere sulla  approvazione del progetto definitivo, occorre inoltre stabilire la tipologia della suddetta Conferenza dei servizi (preliminare, istruttoria, decisoria) e la disciplina ad essa applicabile.
Relativamente alla tipologia di Conferenza, l'art.166 del D.Lgs 163/2006  precisa che “La conferenza di servizi di cui al comma 3 ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi”.
Non è quindi  la Conferenza dei servizi a decidere secondo il normale criterio della “prevalenza”  delle posizioni espresse (art. 14- ter comma 6-bis), emamando l’atto conclusivo del procedimento, ma è il CIPE che, dopo che il Ministero ha  formulato la propria  proposta, sulla base ''della compatibilità delle proposte e richieste pervenute da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato”,  approva ''con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo (…)''.
L'approvazione del progetto definitivo sostituirà ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consentirà la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. Gli enti locali provvederanno poi all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza.
Sulle suddette osservazioni, non si esprimerà quindi la Conferenza di servizi ma solo il soggetto aggiudicatore (Ministero), le cui valutazioni saranno poi vagliate dal CIPE, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Alla conferenza possono inoltre partecipare  i concessionari (Società Milano Serravalle) ed i contraenti generali, con funzione di supporto alle attività istruttorie.

Una volta chiuso il procedimento, alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i soggetti invitati alla conferenza competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni, il Ministro delle infrastrutture formula al CIPE a mezzo della struttura tecnica la proposta di approvazione o rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli atti.

Questi sono i limiti oggettivi e soggetivi di intervento di privati, Amministrazioni interessate e Comitati all’interno della procedura di approvazione del progetto definitivo.
Nell’ipotesi in cui le richieste di modifica al progetto preliminare non vengano accolte in sede di  approvazione da parte del CIPE, nei limiti sopra indicati (non possono modificare la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere; devono rispettare i limiti di spesa, le caratteristiche prestazionali e le speci­fiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare)  sarà da valutare la possibilità di intervenire in sede  giurisdizionale impugnando l’approvazione del progetto definitivo.

Ciò distinguendo la legittimazione di privati, Comitati e amministrazione interessate.

Bisogna premettere che in sede giurisdizionale non sarà sindacabile il merito  dell’azione amministrativa, ovvero l’opportunità della scelta operata dalla ammnistrazione  in merito al progetto definitivo, bensì, solo ed unicamente, eventuali vizi di legittimità sotto il profilo:

- dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà o difetto di presupposto, disparità di trattamento (ad es.:mancato riscontro delle osservazioni, mancato esame della docuementazione prodotta, diversa metodica di esecuzione  in altro tratto di strada con le medesime caratteristiche);

-  violazione di legge per mancato rispetto della procedura di approvazione prevista dalla legge (ad es. mancata consultazione delle amministrazioni interessate, mancato avviso di avvio del procedimento ai privati).

Sarà quindi da verificare chi siano i soggeti legittimati  a tale impugnazione.

Lo saranno sicuramente i soggetti privati lesi dall’approvazione del progetto e le amministrazioni  interessate che hanno proposto osservazioni e proposte di modifica, quali soggetti istituzionali esponenziali di interessi pubblici diffusi.

Quanto ai Comitati spontanei, non hanno di regola legittimazione ad agire nell’ordinamento italiano. Esisterebbe pero' una chance. Trattandosi di questioni ambientali, i comitati vedrebbero riconosciuta la propria legittimazione ad agire contro un progetto che lede  un interesse ambientale, “purchè venga  verificata  la sussitenza di una pluralità di indici, riferiti in particolare alle finalità statutarie, al grado di rappresentativita' alla maggiore  o minore risalenza temporale dell’associazione, alle inizative ed azioni intraprese per la tutela degli interessi di cui la stessa si proclama portatrice nonché al concreto e stabile collegamento con un dato territorio tale da  rendere  localizzabile  l’interesse  esponenziale dell’associazione” (TAR Lecce, Puglia  n. 2010, n. 2869; cfr. anche Cons Stato sez. VI n. 6554/2010, Cons. Stato n. 3107/2011). Entro tali limiti, i Comitati vedrebbero legittimata la loro azione avanti il G.A.

Quindi i Comitati ed i Comuni devono far sentire la voce grossa proprio nella fase successiva all'aggiudicazione. Di quseto passo comunque tra ricorsi e controricorsi i lavori nel tratto Novate - Paderno non inizieranno se non tra un anno qualora l'interramento passasse altrimenti lotta dura senza paura.

Alternative ? Continuare a rompere le balle fino all'esasperazione. Avremo un'altra Val di Susa in Provincia di Milano ? Puo' darsi.








1 commento:

  1. Buongiorno,
    un paio di precisazioni sull'interessante articolo, che mi ha anche consentito di "ripassare" la procedura di approvazione:
    1) Serravalle ha già inviato ai privati (e agli Enti Pubblici proprietari di aree interessate), la comunicazione di avvio del procedimento. Ciò è avvenuto a dicembre 2010.
    2) Non mi risulta che la Rho-Monza sia assoggettata alla Legge Obiettivo, prova ne sia che il progetto preliminare non è stato approvato dal CIPE. E prova ne sia che il concessionario ha dovuto indire l'appalto concorso per by-passare il divieto di avvalersi di general contractor per le opere "ordinarie". La CdS sul definitivo-esecutivo sarà quindi quella normata dalla L.241/90. La prego però di correggermi se mi sto sbagliando, o se mi è sfuggito qualcosa.
    3) Il Provveditorato non è l'ente aggiudicatore, ma Serravalle stessa, su delega di ANAS conferibile al concessionario. Ma questo è solo un dettaglio.
    Saluti
    Carlo Vaghi

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